Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si è inteso considerare il fenomeno dell'abuso sui minori con una regolamentazione ad ampio spettro.
      Appare infatti evidente la necessità di intervenire sia con modifiche ai codici penale e di procedura penale sia con norme per la prevenzione dei reati connessi alla pedofilia sia, infine, con norme volte a promuovere, da parte degli operatori che forniscono l'accesso a internet, il rispetto di codici deontologici allo scopo di una navigazione sicura.
      In particolare, l'articolo 1 intende condannare un fenomeno deprecabile e purtroppo frequentemente riscontrato, consistente nell'esaltazione delle pratiche pedofile, propagandate soprattutto mediante il mezzo telematico. Non è infatti più tollerabile, sotto le spoglie di una malintesa libertà di pensiero, che si diffondano idee e costumi contrari alla morale comune.
      L'articolo 2 elimina l'alternatività della pena (reclusione o multa) nei confronti dei «clienti» (coloro che in cambio di denaro o di altra utilità economica compiono atti sessuali con minori tra i 14 e i 16 anni di età).
      L'articolo 3 sostituisce al dolo specifico previsto in materia di pornografia minorile, il dolo generico che prescinde dalle finalità per cui si commette il reato ed è quindi più facile da provare.
      L'articolo 4 prevede la trasformazione del reato di detenzione di materiale pornografico da delitto a contravvenzione, meno grave sì, ma anche meno difficile da provare relativamente all'elemento psicologico dell'agente (il dolo in tale caso è presunto).
      L'articolo 5 prevede la punibilità anche di chi partecipa a iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile e non solo di coloro che le organizzano.

 

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      L'articolo 6 contiene una misura di carattere procedurale in quanto la comunicazione della notizia di reato va adeguata e prevista per ogni reato che offenda la libertà personale del minore e deve essere fatta al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e non al tribunale, perché è questi ad avere il potere di iniziativa per la tutela della salute psicologica del minore e non il tribunale. Ciò sia in ossequio ai princìpi generali, già espressi dall'articolo 4 delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sia alle modifiche introdotte all'articolo 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184, (legge sull'adozione) dall'articolo 9 della legge 28 marzo 2001, n. 149, sia, infine, in ossequio al principio espresso dal novellato articolo 111 della Costituzione. D'altra parte non si comprende quale potrebbe essere l'utilizzo che il tribunale possa fare delle notizie trasmesse se non quello di trasmetterle al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni per le proprie richieste in ordine a provvedimenti a tutela del minore.
      Gli articoli 7, 8 e 9 prevedono norme di carattere procedurale volte a una più efficace tutela del minore nel corso dei procedimenti penali che lo riguardano. In particolare, l'articolo 9 stabilisce che per tutti i reati di cui è vittima un minore l'esame della vittima debba avvenire, su richiesta del minore stesso o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente a un impianto citofonico.
      Gli articoli 10 e 11 sono diretti a evitare lo spezzettamento delle indagini in più luoghi, l'indeterminatezza ovvero l'incertezza del giudice competente e, infine, a evitare una dispersione delle competenze dell'ufficio del pubblico ministero che, avendo per primo iscritto il fatto nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, quanto meno ha dimostrato una maggiore attenzione al fenomeno.
      Con l'articolo 12 si sono estesi i casi di arresto obbligatorio in flagranza, che può essere consentito anche nei confronti di minori.
      L'articolo 13 costituisce l'aspetto forse più significativo dell'intera proposta di legge, in quanto intende escludere la possibilità di chiedere il patteggiamento sia per i clienti (coloro che in cambio di denaro o di altra utilità economica compiono atti sessuali con minori tra i 14 e i 16 anni di età), sia per coloro che in vario modo distribuiscono o divulgano materiale pedopornografico. Si tratta infatti di ipotesi di reato talmente odiose da non meritare alcuna possibilità di uno sconto di pena.
      L'articolo 14 sancisce misure dirette alla prevenzione dei crimini connessi con il fenomeno della pedofilia, prevedendo trattamenti di sostegno per i condannati e gli indagati. Tali trattamenti potranno essere psicoterapeutici, neuropsichiatrici e farmacologici, sulla base di un programma di recupero stabilito dal magistrato di sorveglianza, presso lo stesso carcere giudiziario ovvero avvalendosi di centri convenzionati pubblici e privati. Si è altresì ritenuto di prevedere che a tali trattamenti possano essere ammesse anche le persone indagate per reati di pedofilia in considerazione del convincimento ormai maturato per cui le pulsioni che inducono a condotte pedofile debbano essere curate.
      L'articolo 15 prevede che il condannato per reati di pedofilia, al momento della messa in libertà, debba comunicare al magistrato di sorveglianza quale sarà la sua residenza o dimora nonché ogni eventuale cambiamento. Tale norma, da applicare con le doverose cautele, può costituire anch'essa un valido strumento di prevenzione, in quanto di tali spostamenti potrà essere informata l'autorità di pubblica sicurezza.
      L'articolo 16 mira ad assicurare una tempestiva segnalazione delle situazioni di disagio minorile, introducendo nelle scuole équipe interdisciplinari, composte da un pediatra, un assistente sociale e uno psicologo.
      L'articolo 17 stabilisce obblighi a carico dei fornitori delle reti telematiche che, da un lato, permettano una navigazione più sicura in internet e, dall'altro,
 

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agevolino l'identificazione di coloro che commettono illeciti in rete anche con l'adozione obbligatoria, da parte degli stessi provider, di codici di autoregolamentazione. Il rispetto dei codici è assicurato dall'apposizione di uno specifico logo e il mancato rispetto delle norme deontologiche può comportare la revoca dell'autorizzazione, sulla base delle norme contenute nel regolamento di attuazione previsto dall'articolo 18 della proposta di legge.
 

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